Patenti Speciali

I minorati fisici possono conseguire le patenti A, B, C Speciali con revisione di norma ogni 5 anni salvo indicazione diversa della Commissione medica locale.

La Commissioni rilascia il certificato di idoneità alla guida per:

  • soggetti diabetici con patenti C, D, CE, DE e sottocategorie;
  • coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C.;
  • coloro che abbiano superato i 65 anni e abbiano titolo a guidare autocarri, autotreni e autoarticolati;
  • coloro che abbiano superato i 60 anni e siano in possesso di una patente di categoria “D” o “DE”;
  • coloro nei confronti dei quali gli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio facciano sorgere dubbi circa l'idoneità al medico accertatore;
  • malattie cardiovascolari (art. 320 c.a);
  • diabete (art. 320 c.B);
  • endocrine (art. 320 c.C);
  • del sistema nervoso (art. 320 c.D):
  • encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o disturbi miotonici;
  • malattie del sistema nervoso periferico;
  • postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico epilessia (assenza di crisi da almeno due anni e rilasciabile con validità max. di due anni) – non idoneità per patenti c, d, e malattie psichiche (art. 320 c.E);
  • uso di alcol, stupefacenti (art. 320 c.F);
  • degli organi emato-poietici (art. 320 c.G);
  • dell’apparato uro-genitale (art. 320 c.H);
  • deficit visivi (art. 325)
  • uditivi (art. 326)
  • da minorazioni degli arti, colonna vertebrale (art. 327)
  • anomalie somatiche (art. 328)
  • mutilati e minorati fisici.
  • revisione della patente per chi ha 80 anni (Decreto 8 settembre 2010 – modifiche art. 115 CDS).

I Titolari di Patente Speciale devono rivolgersi alla Commissione Medica Locale. I candidati al conseguimento e al rinnovo della patente devono recarsi dal proprio medico di base il quale compilarà il certificato medico relativo ai precedenti morbosi (come previsto dalla legge 29 luglio 2010 n. 120)

La visita ha un costo diverso a seconda della struttura a cui ci si rivolge. In taluni casi viene richiesto il Codice Fiscale, oltre al pagamento tramite conto corrente delle imposte relative.